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Docente invalida assegnata in un’altra provincia: il tribunale “rimette” le cose a posto

Sulmona. Tutela dei diritti dei docenti con disabilità e invalidità nell’assegnazione concorsuale elle sedi scolastiche.

La causa, incardinata al tribunale di Sulmona, dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola ha riconosciuto il diritto alla precedenza nella scelta della sede di servizio per una docente con disabilità, confermando l’applicazione concreta della normativa a tutela dei lavoratori disabili nel settore scolastico, riservisti ex lege 68/99.
La controversia riguarda la posizione di una docente vincitrice di concorso in Regione Abruzzo, affetta da patologia con invalidità superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della Legge 68/99 e iscritta continuativamente al collocamento disabili.
L’insegnante aveva superato brillantemente entrambe le prove concorsuali e, nelle preferenze per l’assegnazione della sede, aveva indicato come prima scelta la provincia di residenza.
Nonostante la disponibilità di posti riservati ai beneficiari della Legge 68/99 nella provincia di interesse, l’amministrazione scolastica aveva assegnato alla docente una sede in un Istituto Comprensivo in altra provincia, ultima tra le opzioni espresse. Tale decisione ha determinato la necessità di ricorrere alla tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., invocando l’applicazione del diritto di precedenza nella scelta della sede previsto dalla normativa a tutela delle persone con disabilità.

I PRINCIPI GIURIDICI AFFERMATI DAL TRIBUNALE

Il Giudice abruzzese, Alessandra De Marco, ha prodotto un’analisi approfondita del quadro normativo di riferimento, chiarendo la distinzione fondamentale tra le diverse tutele previste dalla legislazione, nei seguenti termini:
• L’invalidità ex lege n. 68 non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dello status di persona affetta da handicap, secondo le disposizioni della Legge n. 104, è una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalidità civile.
• L’art. 21 della Legge 104/92 attribuisce alle persone con invalidità superiore ai due terzi il “diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”, derogando al principio meritocratico dell’ordine di graduatoria.
• Considerando le condizioni di salute della ricorrente, un riconoscimento tardivo del diritto vanificherebbe la tutela degli interessi considerati meritevoli di particolare protezione dal legislatore.
Il Tribunale, in particolare, evidenzia come l’Amministrazione non abbia adeguatamente considerato che la ricorrente, portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/92 e invalida civile al 75%, possieda i requisiti per il diritto di preferenza nella scelta della sede lavorativa, oltre al diritto di riserva per l’assunzione.
La pronuncia ha sottolineato che l’Amministrazione si era limitata ad allegare la posizione della ricorrente nella graduatoria generale, senza tuttavia dar conto del fatto che la medesima rientrasse tra quelle aventi diritto di scegliere prioritariamente la sede di servizio.

IL DISPOSITIVO

Il Tribunale ha accolto integralmente le richieste della ricorrente, ordinando all’Amministrazione di assegnare una delle sedi scolastiche disponibili nella provincia di interesse secondo l’ordine indicato nella domanda di assegnazione. Parliamo di un’ordinanza che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale, sempre più consolidato nei fori abruzzesi, che riconosce la prevalenza delle tutele antidiscriminatorie nelle procedure di assegnazione delle sedi lavorative per il personale con disabilità.
La decisione, nell’avallare le tesi dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, conferma che l’assegnazione a una sede di servizio vicina al domicilio della persona con disabilità rientra tra gli “accomodamenti ragionevoli” che l’Amministrazione è tenuta ad adottare per garantire la piena eguaglianza nel mondo del lavoro.

ASSISTENZA LEGALE SPECIALIZZATA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI DOCENTI

I docenti che, in virtù della Legge 68/99 e della Legge 104/92, ritengano di aver subito un’ingiustizia nell’assegnazione della sede provinciale, nella mancata applicazione delle quote di riserva o nella negazione del diritto di priorità nella scelta della sede, possono contattare direttamente lo Studio Legale Esposito Santonicola per una valutazione della propria posizione.
È possibile inviare un messaggio scritto o vocale, attraverso il canale WhatsApp, al numero 366 18 28 489.

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