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Teramo

Maxi-impianto agri-fotovoltaico: respinto il ricorso del Comune di Corropoli

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica perfezionato fuori dai termini

Corropoli. L’impugnativa è stata perfezionata in maniera tardiva, attraverso la procedura amministrativa del ricorso al Presidente della Repubblica, ragione per la quale la realizzazione del mega impianto di energia rinnovabile di agri-fotovoltaico a terra, al confine tra Corropoli e Alba Adriatica, prosegue l’iter senza interruzioni.

E quanto si desume dal pronunciamento, recente, del Tar Abruzzo che ha nella sostanza rigettato il ricorso del Comune di Corropoli relativa all’autorizzazione unica, rilasciata dal servizio delle politiche energetiche della Regione, sul progetto di una società milanese per la realizzazione di un mega impianto in via Pozzolana, a Corropoli, in parte ricadente anche sul territorio di Alba Adriatica, per un fotovoltaico a terra di oltre 5mila megawatt di potenza.

Il motivo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comune di Corropoli aveva chiesto la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione unica regionale (contro Regione, società realizzatrice e anche Comune di Alba Adriatica) per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle opere di connessione alla rete, previste nel territorio di Alba Adriatica. Autorizzazione concessa e poi pubblicata sul Burat (bollettino ufficiale della Regione Abruzzo) senza allegati, questo uno dei motivi di doglianza.

In particolare, il Comune di Corropoli lamentava la mancata considerazione delle plurime criticità evidenziate nel parere negativo, dallo stesso espresso nella conferenza di servizi decisoria indetta dalla Regione Abruzzo, nonché l’omesso coinvolgimento dei proprietari dei terreni da espropriare, interessati dalla costruzione dell’impianto agri-fotovoltaico.
Il collegio, lo scorso 8 ottobre, ha osservato che era scaduto il termine per la proposizione del ricorso straordinario, come evidenziato dalla società VSE: il ricorso infatti andava proposto nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, di comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato nel abbia avuto piena conoscenza.

L’articolo di legge dispone, altresì, che “Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”
Con PEC del 3 marzo 2025 la Regione Abruzzo ha comunicato al Comune di Corropoli la determinazione dirigenziale del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo 4054/25 nr. DPC025/087 del 3 marzo 2025, corredata dei relativi allegati, per cui è da tale data che decorre il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario.
Il Comune di Corropoli ha notificato via PEC, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il ricorso straordinario ai controinteressati e all’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato in data 18 luglio 2025, provvedendo ad esperire le attività di cui all’articolo 9, comma 2, oltre il termine decadenziale fissato dall’articolo 9, comma 1.

Il Collegio osserva che non influiscono sulla decorrenza del predetto termine le circostanze che nel provvedimento impugnato la Regione Abruzzo abbia espressamente previsto che “La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini di legge” e che abbia, poi, effettivamente provveduto alla pubblicazione della determinazione sul BURAT, serie speciale, n. 73, del 21 marzo 2025.
Con tale pubblicazione la Regione Abruzzo ha, infatti, inteso garantire il diritto all’informazione in relazione alle proprie decisioni e, al contempo, assicurare la conoscenza legale dell’atto oggetto di pubblicazione per tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, avvalendosi dello strumento di pubblicità legale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 36.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato irricevibile con compensazione delle spese di lite per le parti che si sono costituite.

 

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