Giulianova, approvazione del rendiconto: il Tar sospende le delibere. Accolto il ricorso delle opposizioni

Giulianova. L’approvazione delle delibere dei rendiconti è sospesa e gli atti devono essere riportati in consiglio comunale.
E’ un pronunciamento destinato a far discutere quello del Tar che ha accolto il ricorso dei consiglieri comubali al Comune di Giulianova, disponendo la sospensione dell’efficacia della delibera di consiglio comunale n. 14 del 30 maggio 2025 relativa al rendiconto 2024, nonché della delibera n. 13 concernente la rettifica dei rendiconti 2021-2022-2023.
Il ricorso è stato presentato da Alessandra Matone, Oreste Marchionni, Alberta Ortolani, Franco Arboretti, Daniele Di Massimantonio e Giancristofaro, assistiti dall’avvocato Patrizia Cartone.
Il Comune di Giulianova era rappresentato dai legali Angelo Raffaele Pelillo ed Enrico Costanzo.
L’efficacia delle delibere resta sospesa in attesa della decisione definitiva sul merito.
Il dispositivo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2025, proposto da
Alessandra Matone, Oreste Marchionni, Alberta Ortolani, Franco Arboretti Giancristofaro, Daniele Di Massimantonio, rappresentati e difesi dall’avvocato Patrizia Cartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giulianova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Pelillo, Enrico Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Raffaele Pelillo in Teramo, viale Mazzini;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.5.2025 avente ad oggetto rendiconti della gestione anni 2021-2022-2023.Rettifica, affissa all’Albo Pretorio Comunale a far data dal 18/6/25 per i successivi 15 giorni;
– della Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.5.2025 di approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227 D.Lgs. n. 267/2000 affissa all’Albo Pretorio Comunale a far data dal 18/6/25 per i successivi 15 giorni;
di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese gli allegati tutti e specificatamente le seguenti note:
· della nota prot. 0023303/25 del 28.5.25 Proposta di delibera n. 15 del 09.05.2025 dall’oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. N. 267/2000”. Emendamento.
· Proposta di delibera n° 25 del 27/05/2025. Rendiconti della gestione anni 2021-2022-2023. Rettifica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame appare suscettibile di accoglimento rilevato che:
– il mancato rispetto del termine sancito dalla disciplina legislativa e regolamentare per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla Giunta e dei relativi allegati integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cd. ius ad officium; sul carattere perentorio del termine di venti giorni di cui all’art. 227, comma 2, T.U.E.L. non vi è da dubitare, atteso che la messa a disposizione dei documenti contabili è essenziale per rendere possibile un adeguato esame istruttorio prima di partecipare alla discussione e alla decisione in Consiglio; il termine è, infatti, strumentale al pieno dispiegamento delle funzioni proprie del consigliere, la cui violazione, anche minima, rappresenta un vulnus (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, n. 4435 del 2024);
– le Delibere consiliari impugnate non rispettano il termine di cui all’art. 227 c.2 TUEL;
Ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini della riconvocazione del Consiglio comunale nel rispetto dei termini, con fissazione dell’udienza pubblica dell’11.02.2026;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) accoglie, ai fini della riconvocazione del Consiglio Comunale nel rispetto dei termini, la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’11.02.2026.
Compensa le spese della presente fase.