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Teramo

Alba Adriatica, spazio negato al circo: ricorso rigettato. Procedura corretta

Rigettata anche la richiesta di risarcimento a carico del Comune

Alba Adriatica. Il diniego espresso dal Comune, per l’allocazione del circo in quel tratto di statale era legittimo. E dunque non soltanto vengono rigettate le richieste di risarcimento danni avanzante all’Ente, ma il ricorrente (circo Lidia Togni) deve anche rifondere al Comune 3mila euro.

Dopo quasi quattro anni si è chiuso il contenzioso amministrativo tra il Comune di Alba Adriatica e la società che organizza spettacolo circensi itineranti. La vicenda era nata nel 2022, quando il Comune rivierasco aveva annullato gli effetti della Scia (segnalazione certificazione inizio attività), con la quale la società cooperativa Lidia Togni aveva richiesto l’autorizzazione per inizio di attività temporanea di uno spettacolo circense, senza suolo pubblico per 13 giorni, dal 7 al 17 luglio del 2022.
La società aveva presentato la Scia all’inizio del 2022, che era piuttosto generica per date degli spettacoli e dislocazione: elementi questi che sono stati comunicati successivamente e comunque molto a ridosso degli spettacoli.
In ogni caso, come fanno rilevare i giudici del Tar regionale, il Comune all’epoca istruì rapidamente la pratica con una comunicazione di revoca delle autorizzazioni in quanto la stessa era contraria al regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, in quanto l’area individuata era nel centro urbano e comunque sulla Statale 16, in una zona decisamente delicata per quanto concerne la viabilità.

“Tale condotta processuale”, si legge nel dispositivo, “e amministrativa dimostra come il presunto ritardo nell’adozione del provvedimento finale sia da imputare esclusivamente all’inerzia o alla tardività della stessa parte istante, che ha di fatto impedito all’amministrazione di svolgere le proprie verifiche con congruo anticipo.

L’amministrazione comunale, al contrario, ha agito con sollecitudine, poiché in data 21 giugno 2022, a soli quattro giorni dal completamento della documentazione, ha notificato il preavviso di diniego, e in data 2 luglio 2022 ha emesso l’ordinanza di revoca, rispettando così i termini e le garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

Nel merito, il provvedimento impugnato si fonda su plurime e oggettive violazioni del regolamento comunale disciplinante le attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 4 maggio 2020 e pubblicato sul sito istituzionale.

L’art. 4 di tale regolamento vieta in modo espresso l’installazione dei circhi nell’area del centro urbano, come definita dalla planimetria allegata al regolamento stesso.

Al contrario, la ricorrente ha invece individuato autonomamente un’area rientrante in tale zona vietata, circostanza agevolmente verificabile dalla stessa ditta in quanto il regolamento è stato condiviso con le associazioni di categoria e reso pubblico”.

Dunque il ricorso è stato rigettato al pari della richiesta di risarcimento danni.

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