
Alba Adriatica. Le procedure seguite dal Comune erano corrette e la scadenza naturale del contratto di concessione, dopo 24 anni, non poteva essere prorogato e affidato in maniera diretta.
Si chiude il contenzioso, in maniera favorevole per il Comune di Alba Adriatica, legato alla conclusione del contratto di concessione degli impianti sportivi di via Olimpica. Accordo sottoscritto nel 1999 e scaduto nel 2023, quando l’attuale esecutivo aveva rigettato ipotesi di proroga, seguendo percorsi diversi.
La società che aveva gestito, per i 24 anni, gli impianti sportivi cittadini, dopo aver provveduto a riqualificare lo spazio, si era vista rigettare la richiesta di proroga e da qui era stata incardinata una causa amministrativa, con maxi-richiesta di risarcimento del danno.
I giudici amministrativi, però, hanno rigettato il ricorso, partendo da un assunto.
“Il provvedimento impugnato non presenta i connotati strutturali e funzionali di una revoca o di un annullamento, ma esso costituisce più propriamente un mero atto dichiarativo di un effetto che si era già prodotto con decorrenza del termine di efficacia della convenzione.
Il diniego di proroga risulta conforme anche al diritto dell’Unione europea; nei predetti sensi, deve rilevarsi che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in tema di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha avuto modo di precisare che: “Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla pubblica amministrazione (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.
Il Comune procedente si è limitato a dichiarare l’effetto derivante dalla scadenza della concessione, richiamando le normative che, eccezionalmente, hanno previsto la proroga di concessioni venute a scadenza, tra le quali non è ricomprendibile quella già in titolarità della ricorrente.
È, inoltre, nel predetto quadro, anche comunitario, che il Comune ha correttamente ritenuto che un’eventuale proroga della concessione si sarebbe tradotta in un affidamento senza gara, con conseguente violazione del principio di concorrenza”.



