Tortoreto, intervento edilizio con ampliamento dell’area commerciale: il Tar annulla il diniego del Comune
Tribunale amministrativo accoglie il ricorso di una società e ordina di esaminare di nuovo la pratica urbanistica

Tortoreto. L’istanza di natura urbanistica va esaminata di nuovo, nel rispetto del contraddittorio procedimentale. Valutando la compatibilità urbanistica sul progetto, mediante il doveroso bilanciamento tra la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi e gli eventuali motivi di interesse generale afferenti la gestione del territorio.
Apre scenari nuovi, e anche qualche riflessione in ordine a quello che sarà il procedimento successivo, la recente sentenza del Tar che ha accolto il ricorso presentato da una società di Tortoreto che aveva presentato un progetto di recupero e di riqualificazione di un complesso edilizio in via Leonardo da Vinci, con proseguimento verso via Giovanni XXIII, dove insiste già una struttura di vendita al dettaglio.
Tutta la vicenda, per essere precisi, era iniziata nel 2008, quando il Comune di Tortoreto aveva autorizzato l’allora società a realizzare tre edifici residenziali in elevazione, con piano interrato adibito a posti auto, nella zona C del territorio comunale (zona espansione residenziale).
Del progetto originariamente venivano realizzati solo la struttura del piano interrato e l’edificio residenziale denominato blocco 1, al cui piano terra, nel 2012, è stata aperta una struttura di vendita (supermercato), di 595metri quadrati.
La richiesta. Nell’agosto del 2024, la società ha chiesto di poter effettuare un intervento di recupero e di completamento del complesso edilizio, attraverso la realizzazione, in luogo dei tre edifici originariamente previsti, un unico immobile, a tre piani, con piano terra a destinazione commerciale nel quale trasferire la media struttura di venduta esistente, con ampliamento della superficie di vendita a 1200 metri quadrati.
Il diniego. Il Comune di Tortoreto ha negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di recupero e completamento del complesso edilizio, a causa dell’incompatibilità del progetto con gli indirizzi programmatici di insediamento delle attività commerciali, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 28 settembre 2001 e n. 5 del 4 marzo 2009, in base ai quali non sarebbe consentita, nella zona C del territorio comunale, la localizzazione di medie strutture di vendita. Il Comune di Tortoreto ha, altresì, negato il rilascio del permesso di costruire per la mera traslazione della media struttura di vendita ubicata al piano terra dell’edificio esistente, per una serie di motivazioni ulteriori, quali l’eccezionale autorizzazione alla localizzazione in forza di una norma derogatoria non più vigente.
Il contenzioso. La società in questione ha impugnato tutti gli atti e i relativi dinieghi amministrativi in ordine a quelle che erano, per il Comune, i motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia.
E il progetto in questione non era in violazione ai parametri urbanistici ed edilizi per quella zona, ma la questione si è irrigidita sul piano strettamente commerciale.
Il diniego di rilascio del permesso di costruire fondato sul mancato rispetto degli indirizzi programmatici di insediamento delle attività commerciali, adottati con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 28 settembre 2001 e n. 5 del 4 marzo 2009″, osservano i giudici del Tar, si rivela contrario ai principi di derivazione euro comunitaria, recepiti dalla legislazione nazionale e regionale.
“Sia il piano comunale di insediamento commerciale che la sua integrazione con i parametri di insediamento non avrebbero, infatti, dovuto essere utilizzati dal Comune di Tortoreto nella valutazione del progetto di recupero e completamento del complesso edilizio.
La mancata considerazione delle limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libertà di iniziativa economica si risolvono, dunque, in una limitazione ingiustificata e discriminatoria delle predette libertà, oltre ad integrare i vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione dedotti dalla parte ricorrente”.
E dunque sotto questo aspetto i giudici del Tar hanno annullato tutti i dinieghi, ordinando di riaprire la procedura nel rispetto di quelle che sono le norme in materia.



