Corropoli, antenna Iliad nella zona Colle: accolto il ricorso della compagnia telefonica
Rigettate le tesi dei Comuni di Corropoli e Controguerra

Corropoli. Annullato il diniego con il quale il Comune di Corropoli aveva negato le autorizzazioni per la collocazione di un’antenna della Iliad, nella zona dei Colli, al confine con il territorio di Controguerra.
Sono elementi molto chiari e netti quelli con i quali il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso della società per la gestione delle stazioni di radio base, rigettando le tesi del Comune di Corropoli (che lo scorso gennaio aveva negato le autorizzazioni in merito) e del Comune di Controguerra, che si era costituita al pari della municipalità confinante, visto che l’impianto e praticamene confinante al suo territorio. In pratica, vale il principio del silenzio-assenso, in quanto nei 60 giorni successivi all’istanza non erano stati formulati rilievi da parte dell’Ente.
Il provvedimento. Secondo quanto emerge dagli atti, la normativa stabilisce che le richieste di autorizzazione si intendono accolte quando, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non venga comunicata una determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, un eventuale parere negativo dell’organismo competente ai controlli o un dissenso adeguatamente motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali.
Nel caso in esame, il termine avrebbe dovuto quindi assumere un ruolo decisivo.
Nei 60 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, l’ARPA, organismo competente per le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale, aveva espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto con una nota del 26 settembre 2025.
Dagli atti risulterebbe inoltre che l’amministrazione procedente non abbia formalizzato, entro quel periodo, richieste di integrazione della documentazione. Una richiesta di questo tipo, infatti, avrebbe potuto determinare la sospensione dei termini prevista dalla normativa.
La questione riguarda quindi la tempistica dell’intero procedimento.
Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, i primi provvedimenti successivi alla presentazione della domanda sarebbero infatti intervenuti soltanto dopo la scadenza dei 60 giorni. Tra questi figura anche la prima determinazione decisoria della conferenza dei servizi, adottata il 21 novembre 2025.
Il diniego definitivo è arrivato poi il 19 gennaio 2026, diversi mesi dopo la presentazione dell’istanza.
In pratica, per i giudici del Tar nel caso in questione si è formato il principio del silenzio-assenso.
I due Comuni sono stati condannati a versare 3mila euro.



