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Cittadella della Cultura di Teramo, il Tar rigetta istanze cautelari

Per quello della ditta Cingoli si andrà nel merito ad aprile

Il Tar Abruzzo, Sezione Prima, ha rigettato le domande cautelari delle ditte Cingoli e Cooperativa Costruttori Teramani contro l’assegnazione del bando di gara per la realizzazione della Cittadella della Cultura a Teramo alla Vittorini Costruzioni dell’Aquila.

I giudici, in due diverse udienze (presidente Germana Panzironi), non ha riconosciuto la fondatezza delle istanze cautelari né per fumus boni iuris (ricorso Costruttori Teramani), né per fumus boni iuris e periculum in mora (ricorso Cingoli). Vale a dire, non ha riscontrato la fondatezza sommaria dei ricorsi in questa fase di prima analisi, né l’ipotesi di un danno grave che si potrebbe prefigurare nell’attesa dell’udienza nel merito che si terrà il 14 aprile, ma solo per il ricorso della ditta Cingoli.

Da capire se l’Università di Teramo procederà comunque all’assegnazione definitiva dei lavori, con inizio degli stessi, o se attenderà l’udienza del prossimo aprile.

RICORSO CINGOLI Il Tar ha respinto il 13 febbraio i sette motivi del ricorso concernenti tutta una serie di requisiti e caratteristiche necessari della Vittorini Costruzioni, motivandoli e ritenendo di accordare “prevalenza all’interesse pubblico alla sollecita esecuzione di un’opera volta al recupero e alla valorizzazione di un complesso immobiliare di rilevante pregio architettonico, rispetto all’interesse meramente patrimoniale dedotto dalla parte ricorrente, il quale, oltre ad essere pienamente ristorabile, non si presta neppure ad essere irreversibilmente pregiudicato nelle more della definizione del merito del giudizio. La domanda cautelare deve, dunque, essere respinta per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora”. Il collegio ha poi fissato l’udienza nel merito al 14 aprile.

RICORSO COSTRUTTORI TERAMANI Anche in questo caso il Tar ha respinto la domanda cautelare il 15 gennaio poiché “l’infondatezza della censura formulata avverso il provvedimento di aggiudicazione priva la parte ricorrente dell’interesse ad ottenere la delibazione, sia pur sommaria, del primo motivo di ricorso, atteso che, anche ove dovesse scalare la graduatoria dalla settima alla seconda posizione, non potrebbe comunque ottenere il bene della vita al quale aspira. Per tali ragioni, la domanda cautelare deve essere rigettata per carenza del requisito del fumus bomi iuris”.

 

 

 

Anja Cantagalli

Giornalista, dronista, videomaker

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