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Teramo

Corropoli, ordinanza orari distributori automatici: il Tar accoglie il ricorso

Corropoli. L’ordinanza sindacale viene sospesa nella sua efficacia, almeno nella parte nella quale veniva vietato alle attività di distributori automatici, di non poter lavorare h24 e di sospendere, nella sostanza, la vendita dalle 24 alle 8 di mattina.

Segna un punto a favore dell’imprenditore commerciale che si riteneva penalizzato da una recente ordinanza sindacale di sicurezza urbana, tutela del decoro e rispetto della quiete pubblica nelle ore notturne. Le limitazioni previste riguardano soltanto alcune attività commerciali ubicate nelle aree indicate dal provvedimento e si applicano esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 24:00 e le ore 08:00.
Ebbene, l’efficacia di questo ultimo passo è stato sospeso dai giudici del Tar che nella sostanza hanno accolto il ricorso del titolare dell’attività del bivio di Corropoli.
Il ricorso nel merito sarò discusso nel mese di aprile del 2027, nel frattempo le limitazioni imposte alla vendita di bevande e prodotti ai distributori automatici.

Il provvedimento. L’ordinanza sindacale, adottata ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risulta, invero, carente di un’approfondita istruttoria e di un’adeguata motivazione, in relazione sia all’impossibilità di affrontare la condizione di degrado e pericolosità dei parchi pubblici con gli ordinari strumenti di prevenzione e sanzionatori sia alla concreta idoneità della contrazione degli orari di vendita a fronteggiare tale criticità.

La limitazione dell’orario di vendita è stata, infatti, disposta anche per le attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande, la cui intrinseca utilità è rappresentata proprio dalla continuità dell’erogazione.

All’esito del bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti nella presente fattispecie, il Collegio ritiene, pertanto, di accordare prevalenza all’interesse imprenditoriale della società ricorrente e all’interesse della collettività ad usufruire dell’unico distributore automatico h24 installato nella zona, a fronte dei quali l’interesse pubblico deve ritenersi recessivo, ben potendo essere garantito, con pari efficacia, con il ricorso ai rimedi ordinari che l’ordinamento appresta per la tutela dell’incolumità e della quiete pubblica.

Per tali ragioni, la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente deve essere accolta e, per l’effetto, l’efficacia dell’ordinanza sindacale deve essere sospesa, limitatamente al punto 7, nella parte in cui estende la chiusura notturna dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria compresa tra le ore 24:00 e le ore 8:00 del giorno successivo, anche alle attività di distribuzione automatica”.
Il Comune di Corropoli è stato condannato a rifondere le spese di lite.

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