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Chieti

Il Tribunale Ordinario di Chieti dà ragione alla Filcams Cgil: ‘Condotta antisindacale di Aquila Spa confermata’

Chieti. Con sentenza emessa il 26 marzo 2026, il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato dalla società Aquila Spa, confermando integralmente il decreto con cui era già stato accertato il carattere antisindacale delle condotte poste in essere dall’azienda in occasione dello sciopero del 25 luglio 2025.

La vicenda trae origine dalla proclamazione dello sciopero da parte della Filcams CGIL di Chieti, a cui Aquila Spa aveva risposto con una serie di comportamenti ritenuti illegittimi: l’indicazione di livelli di servizio essenziale ben oltre i parametri di legge, fino all’80-90%, dell’organico normalmente impiegato, a fronte del limite del 50% previsto dalla normativa, il rifiuto di confrontarsi con il sindacato per l’individuazione dei servizi minimi, la richiesta preventiva ai lavoratori di comunicare l’intenzione di aderire allo sciopero, e la mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori inseriti nelle cosiddette “comandate”.

Il giudice del lavoro ha confermato che tali condotte hanno di fatto impedito ai lavoratori di esercitare liberamente il diritto di sciopero, creando un clima di intimidazione che ha portato all’adesione di un solo lavoratore.

«Si tratta di una vittoria importante, dichiara Daniela Primiterra, Segretaria Generale Filcams CGIL di Chieti, non solo per i lavoratori direttamente coinvolti, ma per l’intero settore della vigilanza privata in Abruzzo. La sentenza ribadisce con chiarezza che il diritto di sciopero non può essere svuotato di contenuto attraverso pratiche intimidatorie e che il confronto con le organizzazioni sindacali non è una concessione aziendale, ma un obbligo di legge. Ringraziamo l’Avv. Carlo De Marchis del foro di Roma per il lavoro svolto».

Aquila Spa è ora tenuta ad avviare con la Filcams CGIL un confronto improntato a correttezza per la definizione dei servizi minimi essenziali e dei criteri oggettivi per l’individuazione dei lavoratori in comandata, ad astenersi dal richiedere preventivamente l’adesione dei lavoratori alle future iniziative di sciopero.

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