Tortoreto, palazzina via Carducci: il Comune chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato

Tortoreto. Ci sarà un ulteriore passaggio, almeno per ora, dinanzi alla giustizia amministrativa per dirimere la vicenda, a dir poco complessa, che investe il nuovo condominio di via Carducci, nella zona centrale di Tortoreto, per il quale il Tar aveva annullato il rilascio delle concessioni edilizia per la costruzione dell’immobile.
Palazzina realizzata quasi nove anni fa, con appartamenti residenziali e commerciali al piano terra.
Il Comune di Tortoreto, dopo due pronunciamenti “negativi” da parte del Tar e del Consiglio di Stato, che ne aveva rigettato l’impugnativa per aspetti soprattutto di natura procedurale, lasciando in piedi la sentenza di primo grado, ha deciso di costituirsi nel giudizio con l’istituto della revocazione della sentenza di secondo grado.
Si tratta di un mezzo di impugnazione straordinario proponibile entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito. Si propone con ricorso davanti allo stesso Consiglio di Stato, limitatamente a vizi specifici come errori di fatto, dolo, prove false o documenti decisivi sopravvenuti. In pratica, l’Ente cerca di rivedere l’esito del contenzioso amministrativo, che aveva avuto una fase penale, con assoluzione di società e tecnici. Ma è sul piano amministrativo che la questione resta di difficile soluzione, da parte del Comune alla luce dei due pronunciamenti che si sono susseguiti.
Cosa aveva detto il Tar. Gli aspetti determinanti sono essenzialmente quattro. Gli spazi destinati a parcheggio non soddisfano i parametri previsti delle norme urbanistiche (un posto auto per ogni 100 metri quadrati residenziali e 3 posti auto per 100 metri quadrati per attività commerciale). Il secondo elemento riguarda l’altezza del fabbricato (potevano essere quattro piano fuori terra) e secondo la relazione del CTU del Tribunale di Teramo risulta che l’edificio è stato progettato e realizzato in violazione del limite di altezza.
Poi c’è l’aspetto degli ingombri dei balconi che non rispetterebbero la distanza originaria, con l’abitazione confinante. Infine l’intervento edilizio non rispetta l’obbligo assunto nei confronti del Comune, posto a condizione di ammissibilità dell’intervento di demolizione con sopraelevazione, di cedere il 30% della superficie del piano terra e della destinazione commerciale e a servizi del restante 70%. Ricorso che era stato presentato da un confinante.



