
Si comunica che L’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo ha emesso una circolare esplicativa in riferimento alle attivitร poste in essere dagli uffici tecnici comunali in applicazioni delle disposizioni previste dallโOrdinanza Balneare 2024.
Nella circolare, si forniscono indicazioni circa le procedure per lโinstallazione di opere stagionali ovvero opere installate durante la stagione balneare (che non rientrano nel titolo concessorio) e che andranno rimosse obbligatoriamente entro il 24 novembre 2024.
I concessionari, pertanto, devono inoltrare allโ Ufficio tecnico comunale demaniale competente, apposita istanza, a firma di un tecnico abilitato e regolarmente iscritto presso Albi professionali, ovvero C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) redatta ai sensi del D.P.R. 380/01 art.6, comma 1 lett.e-bis che recita: โLe opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchรฉ destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessitร e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori allโamministrazione comunaleโ accompagnata da richiesta autorizzazione paesaggistica (la cui validitร รจ quinquennale) ai sensi dellโart. 146 del D. Lgs. 42/04 per le opere stagionali la cui permanenza sia superiore a 120 giorni e comunque sempre inferiore a 180 gg.
Laddove la permanenza delle opere stagionali sia inferiore ai 120 giorni non รจ richiesta lโautorizzazione paesaggistica.
Nella circolare si precisa altresรฌ che, nel periodo invernale (dal 24 novembre al 5 marzo), laddove venga richiesta la perimetrazione con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a 1,80 mt. e per un massimo di 150 mq, cosรฌ come previsto nellโ art.4 dellโOrdinanza Balneare 2024, lโistanza dovrร essere ugualmente effettuata con CILA a firma di un tecnico abilitato.



