
Una sentenza del tribunale di Chieti stigmatizza e condanna il Ministero del Merito per la mancata applicazione di quelli che sono i benefici previsti per i docenti gravemente invalidi nelle immissioni in ruolo.
L’ordinanza è dello scorso 28 aprile e ribadisce un aspetto chiaro: i docenti con un’invalidità superiore ai 2/3 (dunque oltre il 66%) hanno diritto ad una riserva per le assunzioni, pari al 7%, calcolata sull’organico provinciale funzionante per quella determinata classe di concorso (l. n. 68/1999).
La legge 104/1992 prevede inoltre che tali docenti hanno diritto di scegliere la sede.
La persona con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta negli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Il caso. Una docente, invalida civile al 74%, iscritta nelle liste del collocamento mirato per le categorie protette e beneficiaria dei diritti previsti dalla Legge n. 104/92, aveva richiesto di essere immessa in ruolo in provincia di Teramo, dove risultavano 18 posti riservati ai beneficiari della legge n. 68/99.
L’amministrazione l’aveva invece nominata in ruolo in Provincia di Chieti, indicata soltanto come terza preferenza.
La ricorrente evidenziava come –oltre alla normativa nazionale, era stato violato anche il principio fissato dall’art. 5 della Direttiva 2000/78 CE, che dispone che il datore di lavoro deve adottare i provvedimenti appropriati per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione.
La decisione. Il Tribunale di Chieti – cui la docente si era rivolta in via d’urgenza- ha accolto il ricorso, affermando il diritto della professoressa all’attribuzione di una sede di servizio nella provincia di Teramo, con priorità rispetto ad ogni altro docente “non riservista”, condannando inoltre il Ministero a pagare oltre 5.000 euro di spese processuali.