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Abruzzo

Cambio destinazione d’uso: bocciatura per la norma regionale sull’urbanistica

Abruzzo. Neanche il governo amico ha potuto chiudere un occhio sulla norma che scippa ai comuni la competenza sul cambio di destinazione d’uso degli edifici nelle nostre città. La brutta bocciatura per la giunta Marsilio arriva ancora una volta sul tema dell’urbanistica.

A finire sotto la lente d’ingrandimento del governo, con pesanti osservazioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è la legge regionale n. 13 del 3 luglio 2026, nata come legge di leale collaborazione e che si è appesantita in aula di numerose altre disposizioni, tra cui alcune norme di modifica della legge urbanistica regionale.

Proprio queste, secondo i ministeri, attentano ai principi costituzionali (Art. 117) e di legge, per esempio il Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, poiché finiscono per scippare la materia della pianificazione urbanistica ai Comuni.

Con una nota, pervenuta il 28 luglio alla Direzione Affari Legislativi del Consiglio Regionale, il Ministero ha chiesto al Presidente Marsilio di sopprimere la norma derogatoria e molto invasiva delle competenze comunali, in materia di cambi di destinazione d’uso. Una norma inserita peraltro alla chetichella e contro ogni regola di trasparenza e informazione, con un subemendamento “volante” e scritto a mano nel corso del Consiglio regionale del 16 giugno 2026, durante la discussione del progetto di legge, poi divenuto legge n. 13/2026.

Una norma contestata fin dal primo momento dal gruppo del PD, su cui sono state svolte diverse attività, fino ad arrivare, in ultima istanza, a ricorrere al Collegio delle garanzie statutarie denunciando il mancato rispetto delle prerogative statutarie. Il subemendamento “incriminato”, che dettava la norma oggetto di osservazione, non era infatti caricato sulla piattaforma, era stato presentato fuori termine, ed era per questo sconosciuto a molti consiglieri, ed era persino carente dell’indicazione dell’emendamento che andava a modificare. Di questo però, ci siamo già occupati, anche con una nota stampa a firma del gruppo consiliare e, a tempo debito, ripercorreremo tutte le attività che abbiamo portato avanti.

Oggi vogliamo però rimanere sul merito del contenuto della norma, oggetto di rilievi e segnalazioni da parte anche del sottoscritto.

Il 7 e 9 luglio ho inviato delle riflessioni sui rischi di questa norma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio, entrambi chiamati a valutare, nei 60 giorni dalla pubblicazione, la eventuale incostituzionalità delle norme regionali.

Leggendo la nota del Ministero del 28 luglio, appare evidente come i rilievi mossi dal sottoscritto avessero fondamento. Il MIT ha infatti chiesto al Presidente Marsilio la soppressione di alcuni articoli della legge regionale n. 13/2026 del 3 luglio 2026 e tra questi proprio punti 3 e 5 del comma 1 dell’art. 32 della legge, sui quali avevo espresso preoccupazioni.

Il punto 5 del comma 1 dell’articolo 32 della legge, aggiungeva un comma all’articolo 13 della legge urbanistica regionale, prevedendo che “i cambi di destinazione d’uso disciplinati dai commi 1, 2 e 3 non costituiscono variante urbanistica e, pertanto, non sono soggetti a verifica di conformità rispetto alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici comunali, comunque denominati”.

Nelle note inviate al Ministero ho segnalato come la Regione non potesse emanare una norma del genere, poiché per come è stata scritta la norma, si applicava non solo al cambio orizzontale nell’ambito della stessa categoria funzionale ma anche ai cambi verticali tra categorie funzionali diverse e urbanisticamente rilevanti e che pertanto possono non essere conformi alle destinazioni previste dal PRG per le singole zone urbanistiche.

Il combinato disposto di tale misura con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in cui è contenuta, appare quindi andare oltre le competenze regionali in materia di governo del territorio, poiché sono i Comuni gli enti deputati alla pianificazione.

Che sia così ce lo dice proprio la legge urbanistica regionale che nel comma 10 dello stesso articolo, consente ai Comuni di individuare limiti di applicabilità della disciplina all’interno dei propri strumenti urbanistici, salvaguardandone quindi il ruolo centrale in questa materia, riconfermato recentemente anche dal recente cosiddetto decreto “salvacasa”. Una interpretazione dell’Art. 13 che consentisse un’applicazione generalizzata e indiscriminata dei cambi di destinazione d’uso in deroga alla pianificazione urbanistica vigente potrebbe porre invece, come, detto, la norma regionale in potenziale contrasto con:

· i principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione, in materia di governo del territorio;

· le previsioni del DPR 380/2001 che ha di recente previsto deroghe esclusivamente per le zone residenziali;

· i principi stabiliti dall’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 , secondo cui le deroghe alla pianificazione devono mantenere carattere eccezionale e risultare finalizzate a specifici obiettivi di interesse pubblico.

La deroga alla pianificazione, tradotta nel mancato obbligo della procedura di variante, prefigurerebbe inoltre anche una deroga alle ordinarie forme di partecipazione dei cittadini, che non potrebbero quindi esprimersi mediante osservazioni e contributi procedimentali.

Questo è un altro aspetto che rende le deroghe misure di carattere eccezionale: modifiche alla pianificazione comunale non sottoposte alle ordinarie forme partecipative devono essere di stretta interpretazione e limitata applicazione, non generalizzate come sembra disporre la legge.

I cambi di destinazione d’uso non previsti dal vigente PRG sono materia di pianificazione, assetto del territorio e interesse pubblico generale. Il dubbio è quindi se la deroga alla pianificazione, fatta tramite legge regionale, possa effettivamente rimandare al solo dirigente o responsabile del competente ufficio tecnico comunale, la possibilità di autorizzare il cambio, portandolo quindi a esercitare non più funzioni gestionali e vincolate, quale il rilascio di titoli edilizi, ma di indirizzo politico-amministrativo o di pianificazione urbanistica, di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale.

Questa modifica, inoltre, priva comunità e cittadini dei contributi di urbanizzazione legati alle varianti.

“Ci troviamo davanti – aggiunge il Capogruppo Giampietro – all’ennesima norma che impone, per legge, ai Comuni di derogare, di fatto in modo permanente, a qualsivoglia indirizzo di pianificazione, cancellando con un comma le competenze comunali in materia”.

Ora la palla passa agli uffici del Consiglio e della Giunta Regionale, che si troveranno a dover controdedurre il parere del Ministero, nel complesso tentativo di salvare la norma dall’impugnazione.

Continuerò a seguire questa vicenda che ritengo molto grave. Nel frattempo va sottolineato che questa legge dovrà essere ri-promulgata e ri-pubblicata e non può produrre quindi alcun effetto, come ho già ribadito in aula nell’ultimo Consiglio regionale. Infatti, il Collegio delle garanzie statutarie, cui il gruppo del PD aveva fatto ricorso, con parere n. 1 e la successiva integrazione del 28 luglio, ha ribadito che la norma non poteva essere pubblicata e promulgata prima della sua decisione sul ricorso.

Questo vuol dire che occorre una nuova promulgazione dell’intera legge. Nel frattempo, è arrivata la bastonata del Mit. Insomma, in Abruzzo, la Giunta Marsilio riesce a farsi bocciare anche su una norma che deve ancora essere promulgata e pubblicata.

Seguo questa vicenda con attenzione dal minuto dopo il passaggio della legge in aula, poiché la misura avrebbe un impatto drammatico sull’urbanistica regionale, specialmente nel territorio di Pescara, su cui le tante norme regionali sugli aumenti di volumetria, le altezze, i trasferimenti e, appunto, i cambi di destinazione d’uso, hanno già avuto effetti importanti nel peggioramento della vivibilità cittadina, facendo venir meno qualsiasi pianificazione ordinata e lasciando spazio a una sostituzione edilizia spesso completamente deregolata.

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