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Teramo

Cocciniglia tartaruga del pino: i trattamenti obbligatori

Giulianova. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha disposto con Decreto Ministeriale 3 giugno 2021 le misure fitosanitarie di emergenza contro la Cocciniglia tartaruga del pino, un parassita che colpisce le piante del genere Pinus e che è presente sul territorio del Comune di Giulianova, oggi classificato area delimitata ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto.

L’obbligo riguarda allo stesso modo il singolo cittadino con una pianta ospite nel proprio giardino o terreno privato, il condominio con piante negli spazi comuni e l’amministrazione pubblica, Comune compreso, per le piante di sua proprietà, senza che il decreto distingua tra queste situazioni.

L’area delimitata a Giulianova

L’articolo 5 del decreto definisce l’area delimitata come composta da una zona infestata, dove il parassita è accertato, e da una zona cuscinetto di almeno 5 chilometri di ampiezza che la circonda. La cartografia della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, riportata di seguito, individua per il Comune di Giulianova un focolaio puntuale sulla costa, in corrispondenza della zona Annunziata, la prima area indicata dal Comune nelle proprie comunicazioni, e una zona cuscinetto, indicata in rosa, che si estende su gran parte del territorio comunale,
comprendendo il centro cittadino, Colleranesco e la fascia fino al fiume Tordino.

Chi deve intervenire e chi ne sostiene la spesa

Il decreto pone l’onere dei trattamenti direttamente in capo a chi possiede o detiene le piante, sia il privato cittadino sul proprio terreno o giardino, sia il condominio per le piante degli spazi comuni, sia l’ente pubblico per le piante sul proprio patrimonio, senza distinzione tra proprietà pubblica e privata.

DECRETO MINISTERIALE 3 GIUGNO 2021 — Articolo 6, comma 3

«Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o
privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono
gli oneri economici.»

Quale trattamento va eseguito

In un giardino privato, in un cortile o in uno spazio condominiale, frequentato abitualmente da residenti e da eventuali gruppi vulnerabili come bambini e anziani, il decreto stesso indica l’endoterapia come la via da seguire al posto dei trattamenti
per aspersione.

DECRETO MINISTERIALE 3 GIUGNO 2021 — Allegato II, lettera A, Trattamenti insetticidi

«L’endoterapia rappresenta un’alternativa all’impiego tradizionale di prodotti fitosanitari e deve essere eseguita nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili rispettando le disposizioni di cui al Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, (Azione A 5.6). Per i trattamenti endoterapici si ritiene consigliabile intervenire nel periodo da fine inverno a inizio autunno.»

Lo stesso allegato precisa che l’applicazione della tecnica endoterapica deve essere svolta da personale autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e raccomanda il criterio della minore invasività, contenendo il numero
e la dimensione dei fori di iniezione.
Il costo indicativo di un trattamento endoterapico si colloca generalmente tra 80 e 100 euro a pianta, in base a quanto riportato dagli operatori del settore.

A chi rivolgersi

L’applicazione della tecnica endoterapica richiede personale autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150. A titolo di riferimento locale, tra gli operatori del territorio di Giulianova in possesso delle competenze tecniche per questo tipo di intervento figurano Agrofor Consulting, Dott. Agr. Carlo Massimo Rabottini, Abruzzo Tree Expert, e Green World Tree Climbing di Stefano Fois, con
sede in Via Giuseppe Parini 29. Resta comunque a discrezione di ogni proprietario o amministratore la scelta dell’operatore da incaricare, purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto.

Cosa comporta non intervenire

La mancata esecuzione dei trattamenti disposti dal decreto è sanzionata dalla normativa nazionale di riferimento in materia fitosanitaria, allo stesso modo per il privato cittadino, per il condominio e per l’ente pubblico proprietario o detentore
delle piante.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, N. 19 — Articolo 55, comma 15
«A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro
6.000,00.»

 

 

 

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