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Teramo

Alba Adriatica, chalet della movida: ecco perché il provvedimento di chiusura non poteva essere adottato

La sentenza del Tar: le motivazioni

Alba Adriatica. Un anno fa circa, nel pieno della stagione e della movida estiva, la questura di Teramo aveva applicato un provvedimento forte, anche significativo, con la chiusura per dieci giorni (con la sospensione della licenza di somministrazione) dello chalet, uno dei più frequentati della riviera, per degli episodi di furto, aggressioni e la segnalazione della vendita di alcol a minorenni.

Quel provvedimento, impugnato dinanzi al Tar dalla proprietà dello stabilimento La Bodeguida-Risacca, era stato sospeso nella sua efficacia, consentendo allo chalet di non perdere le serate più importanti dell’anno, tra le quali il Carnevale estivo.
Ora viene scritta la parola fine, infatti, perché il tribunale amministrativo regionale perché il contenzioso è stato discusso nel merito e la sentenza scritta dai giudici dà ragione ai titolari dello storico locale della riviera.

 

Il dispositivo

Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) che consente all’autorità di pubblica sicurezza di sospendere la licenza di un pubblico esercizio quando lo stesso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

Nel caso di specie, tale presupposto, tuttavia, non risulta adeguatamente integrato.

Gli episodi valorizzati nel provvedimento, pur considerati complessivamente, appaiono tra loro eterogenei e concentrati in un limitato arco temporale, senza che emergano elementi idonei a configurare una situazione di sistematicità o abitualità tale da connotare il locale quale fattore di pericolo per l’ordine pubblico. In più casi, si tratta di fatti verificatisi in contesti non direttamente riconducibili alla gestione dell’esercizio ovvero determinati da condotte autonome degli avventori.

Il riferimento alla mera verificazione di episodi delittuosi all’interno o nelle vicinanze dell’esercizio non è, di per sé, sufficiente a integrare il presupposto richiesto dalla norma.

Assume, in tale contesto, rilievo la circostanza, dedotta dalla ricorrente e non specificamente contestata dall’amministrazione (questura), relativa all’adozione di misure organizzative volte sia alla prevenzione di episodi di disordine sia al rispetto della normativa in materia di somministrazione di alcolici. Dagli atti di causa emerge, infatti, che l’esercizio si avvale di un servizio di vigilanza privata e che è stato introdotto un sistema di controllo degli accessi basato sulla verifica dei documenti e sull’utilizzo di braccialetti identificativi, destinato a consentire la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente ai soggetti maggiorenni.

Tali elementi risultano non coerenti con la rappresentazione di un contesto organizzativo idoneo a favorire fenomeni di pericolosità e non sono stati in alcun modo valutati nel provvedimento impugnato, che omette di confrontarsi con le misure preventive adottate dal gestore.

In particolare, con riferimento alle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza in ordine alla somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, il collegio rileva che il provvedimento si limita a richiamare tali circostanze senza chiarire in modo adeguato le modalità di accertamento del fatto né la effettiva riferibilità della somministrazione all’esercizio. Dagli atti emerge, infatti, che i minori sarebbero stati trovati in possesso di bevande alcoliche, ma non risulta specificamente dimostrato che le stesse siano state somministrate dal personale del locale, potendo le stesse essere state acquistate da terzi maggiorenni e successivamente cedute.

La presenza di un sistema di controllo strutturato, quale quello descritto dalla ricorrente, induce, anzi, a ritenere che l’eventuale consumo di alcolici da parte di minorenni possa essersi verificato in violazione delle regole predisposte dall’esercente, senza che ciò consenta di imputare al medesimo una carenza organizzativa rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 100.

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, il provvedimento appare fondato su elementi non sufficientemente verificati e, comunque, non adeguatamente valutati nella loro concreta rilevanza.

La motivazione del provvedimento si rivela, pertanto, carente, in quanto non esplicita in modo puntuale le ragioni per le quali i fatti richiamati integrerebbero una situazione di pericolo concreto e attuale, né chiarisce in che misura gli stessi siano riconducibili alla gestione del locale.

Si aggiunge che non risulta che l’amministrazione abbia previamente valutato l’adozione di misure meno incisive, né che abbia instaurato una interlocuzione con il gestore, nonostante la natura eccezionale della misura adottata e la necessità di un suo impiego quale extrema ratio.

In definitiva, il provvedimento impugnato risulta adottato in difetto dei presupposti richiesti dall’art. 100 , nonché in violazione degli obblighi di adeguata istruttoria e motivazione”.

 

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