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L'Aquila

Autovelox senza certificato di omologazione: multa annullata

È di qualche giorno fa la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma con la quale è stato accolto il ricorso
in opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione di pagamento per presunta violazione al C.d.S., emanata
dalla Prefettura di Roma.

L’ennesima vittima aquilana dello strumento di rilevazione automatica della velocità – questa volta si è
trattato del Telelaser Marca Eltraff modello Trucam, sito sulla A24 Roma-Teramo nel territorio comunale di
Roma – aveva proposto a suo tempo innanzi alla Prefettura di Roma, con il patrocinio dall’avvocato Carlotta Ludovici, il ricorso avverso la contravvenzione elevata dalla Polizia stradale del Comune di Roma
per presunto superamento dei limiti di velocità. L’ente pubblico riteneva di condividere le controdeduzioni
del Comune di Roma relative per lo più alla problematica della omologazione dell’apparecchio e rigettava,
quindi, l’opposizione.

L’utente della strada, convinto delle proprie ragioni e con caparbietà, sempre a mezzo dello stessi legale, proponeva opposizione contro il provvedimento emesso dall’UTG di Roma ex lege avanti
al Giudice di Pace di Roma, e a ragione, atteso che quest’ultimo accoglieva le sue istanze.
Nello specifico il Gop adito ha affermato testualmente: “il Prefetto, nonostante l’eccezione qui sollevata e
già presente nel ricorso al Prefetto, non ha prodotto un certificato di omologazione, con indicazione
specifica del numero di matricola: elementi che mancano nel caso in esame, con conseguente inattendibilità
delle risultanze. Il verbale, indica soltanto la dicitura “omologata dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del tutto insufficiente”.

Pertanto, dalla sentenza si evince che l’ente accertatore ha indicato sul
verbale di contravvenzione una circostanza non rispondente al vero, ossia la dicitura “omologata”, quando
invece è stato comprovato per tabulas dal ricorrente che l’apparecchio è stato soltanto meramente approvato.
Inoltre, che la dicitura riportata sul verbale non sia vera è dimostrato anche dal fatto che lo strumento di
rilevazione può essere omologato soltanto dal MISE e non dal MIT, ente invece indicato nello stesso.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10505 del 19.04.2024 è intervenuta nel
dettaglio in maniera definitiva e chiarificatrice.

Nello specifico la S.C. ha statuito in modo lapalissiano e
granitico che non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è
omologato, ma solo approvato, ritenendo così illegittima questa che è stata sino ad ora la prassi. La norma
cui giustamente hanno fatto riferimento gli Ermellini è l’art. 142, comma 6, Cds, il quale prevede che le
apparecchiature di rilevamento debbano essere “debitamente omologate”. I procedimenti amministrativi di
approvazione e di omologazione non sono sovrapponibili, le apparecchiature approvate devono, quindi,
essere tenute distinte da quelle omologate.

Naturalmente, continua la Corte, non possono avere un’influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari
di carattere amministrativo.

A tale decisione va aggiunta l’ordinanza emessa lo scorso mese di maggio sempre dal Supremo Consesso con la quale è stato confermato e ribadito tale orientamento nomofilattico.
Le conclusioni giurisprudenziali di legittimità sono state quindi fatte proprie dal Giudice di Pace di Roma
che le ha poste alla base della propria sentenza di accoglimento dell’opposizione.

“Siamo davvero soddisfatti di questa decisione assunta dal GOP di Roma che rappresenta un’altra pietra
granitica nella risoluzione dei nodi provocati da una non sempre uniforme interpretazione della giustizia che
ha portato ad una profonda differenza di trattamento tra cittadini. E’ davvero soddisfacente apprendere
come le pronunzie emanate dalla Suprema Corte di Cassazione, finalmente intervenuta più volte sul tema,
abbia confermato i nostri assunti, ossia della necessità dell’omologazione dell’autovelox per l’attendibilità
delle rilevazioni della velocità. La Suprema Corte di Cassazione, così come i Tribunali e Giudici di Pace, ci
stanno dando ragione”.

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