Tortoreto, scuole paritarie: il Tar accoglie il ricorso e annulla il diniego dell’ufficio scolastico regionale
Tortoreto. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla società Mondo Scuola contro il diniego dell’Ufficio scolastico regionale relativo al riconoscimento della parità scolastica per tre indirizzi di studio da attivare a Tortoreto nell’anno scolastico 2025/2026.
La società, che gestisce dal 2022 il polo scolastico paritario San Pietro Celestino a Isernia, aveva presentato il 31 marzo 2025 le richieste per avviare una nuova struttura scolastica in via Botticelli, a Tortoreto. I corsi interessati erano due percorsi di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, rispettivamente dedicati all’ospitalità e al turismo enogastronomico e all’enogastronomia, oltre al Liceo scientifico con opzione Scienze applicate.
Dopo un’ispezione effettuata il 20 giugno 2025, l’Ufficio scolastico regionale aveva respinto le istanze con un provvedimento del 30 giugno, motivando la decisione con la mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento della parità. Anche la successiva richiesta di riesame presentata dalla società era stata respinta il 21 luglio.
Mondo Scuola aveva quindi impugnato il provvedimento davanti al Tar, chiedendone l’annullamento.
Nella sentenza, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso sotto il profilo procedurale, rilevando che l’Ufficio scolastico regionale aveva adottato il provvedimento di diniego senza inviare preventivamente alla società il cosiddetto preavviso di rigetto.
Si tratta della comunicazione prevista dall’articolo 10-bis della legge 241/1990, che impone all’amministrazione, nei procedimenti avviati su richiesta di un privato, di informare preventivamente l’interessato dei motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. In questo modo, il richiedente può presentare osservazioni e documenti prima che venga adottata la decisione definitiva.
Secondo il Tar, l’omissione costituisce una violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale, particolarmente rilevante in una procedura come quella in esame, che lascia all’amministrazione margini di valutazione.
I giudici hanno inoltre escluso che il vizio potesse essere sanato attraverso le disposizioni che consentono, in determinate circostanze, di superare alcune irregolarità procedurali, sottolineando che nel caso specifico era stata omessa proprio la comunicazione preventiva dei motivi ostativi.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, assorbendo gli ulteriori motivi sollevati dalla società e facendo salve le successive determinazioni dell’amministrazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
La partita amministrativa resta aperta
La pronuncia riguarda, dunque, la correttezza della procedura seguita dall’Ufficio scolastico regionale e non equivale al riconoscimento automatico della parità scolastica per i tre indirizzi richiesti.



