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​Tortoreto, nuova palazzina costruita in centro: respinto il ricorso per revocazione

Permane l'annullamento del permesso di costruire per un immobile terminato e abitato

Tortoreto. Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda del fabbricato residenziale realizzato nella zona centrale di Tortoreto. Il Consiglio di Stato, con una sentenza della Quarta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla società Costruzioni Mare srl contro la precedente decisione del 21 luglio 2025.

La controversia riguarda il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Tortoreto nel luglio 2017 per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, previa demolizione di una costruzione preesistente. Il titolo edilizio era stato inizialmente concesso a una privata cittadina e successivamente volturato alla ad una società di costruzioni.

A contestare l’intervento era stato il proprietario di un immobile confinante, che aveva impugnato il permesso davanti al Tar Abruzzo, evidenziando presunte irregolarità urbanistiche relative, tra l’altro, alle distanze, alle altezze, ai parcheggi e agli obblighi di cessione di superfici al Comune. Sulla vicenda, come è noto, era nato anche un procedimento penale, poi archiviato.

Il nodo dei porticati pubblici. Con la sentenza del 2024, il Tar aveva accolto il ricorso, annullando il permesso di costruire. Tra i motivi determinanti, il mancato rispetto dell’obbligo di cedere gratuitamente al Comune il 30% della superficie coperta del piano terra, da destinare a porticati pubblici per passeggiate al coperto.

Secondo i giudici amministrativi, il progetto prevedeva che la stessa area fosse utilizzata anche per il transito delle automobili dirette alle autorimesse interrate dell’edificio. Una soluzione ritenuta incompatibile con la destinazione pubblica prevista dalle norme urbanistiche, perché avrebbe gravato l’area ceduta di un passaggio veicolare a servizio dei proprietari degli appartamenti.

La sentenza del Tar era stata impugnata dal Comune sia dalla società di costruzioni. Tuttavia, con la decisione del luglio 2025, il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibili entrambi gli appelli, rilevando che non era stata contestata in modo specifico una delle motivazioni autonome che avevano portato all’annullamento del titolo edilizio.

Respinto il ricorso per revocazione. La società aveva quindi chiesto la revocazione della sentenza, sostenendo che i giudici fossero incorsi in un errore di fatto nel ritenere incompatibili la destinazione dell’area a porticato pubblico e il transito occasionale delle automobili verso i garage.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso. Secondo i giudici, la società non ha dimostrato l’esistenza di un errore percettivo tale da giustificare la revocazione, né ha indicato in modo puntuale quale specifica censura avrebbe presentato contro il capo della sentenza del Tar relativo alla cessione dell’area.

La decisione chiarisce inoltre che la revocazione non può essere utilizzata per contestare una valutazione giuridica del giudice: deve invece riguardare un errore materiale nella percezione degli atti processuali, secondo i presupposti previsti dalla legge.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che la normativa urbanistica comunale prevede la cessione dell’area per la realizzazione di porticati pubblici senza contemplare la possibilità di riservare al proprietario un diritto di passaggio per i veicoli diretti alle autorimesse.

La disposizione consente invece, a determinate condizioni, l’utilizzo parziale degli spazi per attività turistiche e commerciali, purché non ostacolino la prevalente circolazione pedonale. Una previsione che, secondo i giudici, non può essere estesa al transito delle automobili.

Con la sentenza, il Consiglio di Stato ha condannato la società a rimborsare a le spese del giudizio, quantificate in 6mila euro, oltre agli accessori di legge. Le spese sono state invece compensate nei confronti del Comune di Tortoreto.

La decisione chiude dunque negativamente, per la società, anche questo ulteriore tentativo di contestare la pronuncia che aveva dichiarato illegittimo il permesso di costruire del 2017.

 

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