Colonnella. Il Tar ha rigettato il ricorso della Stam, l’azienda di Colonnella, che lavora rifiuti organici e produce fertilizzanti.
Alla fine di novembre la Regione (dipartimento territorio e ambiente) aveva disposto la sospensione dell’attività per sei mesi, con l’obbligo nel frattempo di adempiere ad alcune prescrizioni.
La proprietà nelle scorse settimane aveva impugnato il provvedimento, ma il ricorso è stato rigettato dal Tar perché improcedibile per carenza di interesse.
Cosa aveva chiesto l’azienda. Nel ricorso i legali della Stam avevano evidenziato alcuni aspetti, dal difetto di istruttoria, a presunte voleazioni in termini del limite di emissione dell’ammoniaca (secondo motivo) e all’attendibilità del metodo di campionamento utilizzato (terzo motivo);
mancata contestazione del superamento dei limiti di concentrazione dei parametri delle emissioni in atmosfera (quarto motivo);
violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, per mancata effettuazione di controlli sulla componente odorigena dell’impianto (quinto motivo);
sproporzione della sanzione interdittiva adottata, con riferimento alla mancata indicazione di pericoli per la salute e per l’ambiente e all’omessa considerazione della pubblica utilità del servizio svolto dalla società ricorrente (sesto e settimo motivo).
Il fatto nuovo. La Regione Abruzzo ha preso atto degli esiti del nuovo sopralluogo effettuato dall’ARPA Abruzzo in data 21 gennaio 2026 (dal quale sono emerse circostanze nuove, non evidenziate durante il precedente sopralluogo effettuato in data 13 novembre 2025, quali la presenza di rifiuti ulteriori e diversi e l’inidoneità ovvero l’insufficienza delle attività poste in essere dopo la notificazione della determinazione della Regione Abruzzo n. DPC026/315 ad adempiere alle prescrizioni in essa contenute) ed ha, perciò, confermato la validità e l’efficacia dell’atto di diffida e contestuale sospensione dell’attività esercita dalla società ricorrente sino al 27 maggio 2026 e, comunque, fino alla verifica dell’adempimento di tutte le prescrizioni in esso contenute.
Da qui l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto a prescindere dall’adempimento delle varie prescrizioni, l’autorizzazione Aia resta sospesa fino al 27 maggio.
Stam condannata a rifondere le spese di lite, per mille euro, al Comune di Colonnella.



