ACCEDI AL CANALE WHATSAPP E RICEVI LE TOP NEWS DEL GIORNO:

ACCEDI AL CANALE
Chieti

Il Tribunale di Chieti ordina all’Inps il ripristino della Naspi per una lavoratrice assistita dall’Inca Cgil

Chieti. Con un’ordinanza urgente emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Chieti in data 12 gennaio, il giudice ha accolto il ricorso presentato da una lavoratrice assistita dall’INCA CGIL di Chieti, condannando l’INPS a ripristinare immediatamente il pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi.

La lavoratrice, già percettrice di Naspi a seguito di un precedente licenziamento, ha accettato una nuova assunzione con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi. Normalmente, per contratti di durata inferiore o uguale a sei mesi, l’INPS sospende temporaneamente la Naspi, per poi ripristinarla alla fine del rapporto. Nel suo caso, poiché la durata contrattuale prevista superava i sei mesi, l’Istituto ha invece applicato la decadenza dal diritto alla prestazione, interrompendola definitivamente.

Il problema è sorto perché, dopo soli nove giorni di lavoro, a causa del mancato superamento del periodo di prova, la lavoratrice è stata licenziata. Nonostante avesse lavorato effettivamente meno di un mese, l’INPS ha mantenuto la decadenza basandosi sulla mera durata contrattuale iniziale, senza considerare il reddito effettivamente percepito e senza ripristinare la Naspi che lei già percepiva.

Nel ricorso, sostenuto dall’Inca Cgil Chieti, si è fatto valere l’orientamento giurisprudenziale più recente (confermato anche da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione la nr. 19638 del 25 luglio 2025), secondo cui, ai fini della decadenza, non è rilevante la durata contrattuale del rapporto di lavoro, ma quella effettiva. Poiché la lavoratrice ha lavorato meno di un mese, il suo reddito annuo rientrava ampiamente al di sotto della soglia che consentirebbe la conservazione del diritto alla NASpI, seppur in misura ridotta.

Il Giudice ha condiviso questa tesi, affermando che l’interpretazione dell’INPS è stata “meramente formalistica” e che l’Istituto, avendo ricevuto tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto, avrebbe avuto tutti gli elementi per calcolare e ripristinare la prestazione ridotta.

L’ordinanza ha inoltre riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, ovvero il rischio di un pregiudizio grave e immediato per la lavoratrice, madre single di un bambino di circa 4 anni, priva da mesi di qualsiasi reddito e con gravosi oneri da sostenere: mutuo della prima casa, spese mediche, scolastiche e di prima necessità per sé e per il figlio.

“Questa decisione – dichiara Giuseppe Visco, Direttore dell’Inca Cgil Chieti – è importante per due motivi. Primo, consolida una giurisprudenza ormai chiara che guarda alla sostanza dei fatti e non alla forma, principio fondamentale quando in gioco ci sono il diritto al sostentamento e la dignità delle persone. Secondo, e questo è l’elemento di novità operativa, il Giudice ha riconosciuto pienamente i presupposti per il ricorso d’urgenza, consentendo di ottenere il ripristino del vitalizio in poco più di un mese dal deposito dell’istanza, scongiurando così una grave emergenza economica”.

Il ricorso è stato curato per conto dell’Inca Cgil Chieti dall’avvocato Enrico Raimondi.

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Hai Attivato un blocco delle nostre Adv. Cityrumors è un Giornale Gratuito. Se vuoi continuare a leggerlo e supportarlo, per favore non bloccare le nostre pubblicità. Grazie.