Accordi di prossimità, il Tribunale di Chieti fissa un precedente destinato a diventare di riferimento nazionale
Non si negoziano con una sola sigla sindacale
Chieti. Il decreto emesso il 30 marzo 2026 dal Giudice del Lavoro di Chieti, che ha accertato il carattere antisindacale delle condotte della società Tecnolab s.r.l. nei confronti della Filcams Cgil Chieti, va oltre la vicenda specifica che lo ha originato. Al centro del procedimento vi era un accordo di prossimità sottoscritto dall’azienda con la sola Fisascat Cisl, di fatto, la Filcams Cgil è stata esclusa dal tavolo nonostante entrambe le organizzazioni siano firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda. Il giudice ha ritenuto quella condotta antisindacale, ha ordinato alla Tecnolab di avviare le trattative richieste dalla Filcams e di pubblicare il provvedimento su tre quotidiani locali a proprie spese.
“Questa sentenza conferma che i diritti sindacali non possono essere compressi o elusi attraverso accordi sottoscritti a porte chiuse – dichiara Daniela Primiterra Segretaria Generale della Filcams Cgil Chieti – escludendo le organizzazioni che non si gradisce avere al tavolo. Continueremo a tutelare i lavoratori della Tecnolab e a vigilare sull’applicazione corretta del contratto collettivo.”
Una sentenza storica, che merita di essere approfondita attraverso le parole dell’Avvocato Enrico Raimondi che ha curato l’azione legale per conto della Filcams Cgil Chieti.
Avvocato, cosa sono gli accordi di prossimità e perché questa sentenza li riguarda ed è così importante?
“Gli accordi di prossimità sono contratti collettivi che possono essere stipulati a livello territoriale o aziendale per introdurre delle deroghe peggiorative di norme di legge o di contratto collettivo, alle condizioni previste dall’art. 8 del d.l. 138 del 2011. Questa disposizione di legge venne fortemente contestata dalle organizzazioni sindacali proprio per il rischio che questo tipo di contrattazione potesse ridurre le tutele e i diritti dei lavoratori. Per tale ragione, Cgil, Cisl e Uil decisero di integrare l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 prevedendo che tale forma di contrattazione dovesse essere svolta coinvolgendo sia le strutture di categoria sia tutti i lavoratori dell’impresa interessata”.
Su quale principio si fonda il decreto del Tribunale di Chieti?
“Il decreto emesso dal Giudice del Lavoro di Chieti, che può essere oggetto di opposizione da parte di Tecnolab, esprime proprio il principio sopra indicato, é stata rilevata, quindi, antisindacale la condotta aziendale che ha ritenuto di poter sottoscrivere un contratto di prossimità soltanto con l’unica r.s.a. presente, senza preventivamente consultare tutte le organizzazioni sindacali territoriali che hanno sottoscritto il ccnl applicato in azienda. Il Giudice, inoltre, ha affermato che la contrattazione con le sole r.s.a. potrebbe indurre alla sottoscrizione di accordi di prossimità eccessivamente penalizzanti per i lavoratori, dal momento che le r.s.a. sono, comunque, lavoratori dipendenti dell’azienda interessata alla sottoscrizione dell’accordo”.
Quale rilevanza avrà questa pronuncia per il futuro?
Il principio sostenuto dal Giudice è importante perché, per il futuro, potrà impedire che un datore di lavoro possa negoziare accordi di prossimità soltanto con una sola organizzazione sindacale, come nel nostro caso, riconoscendo il diritto di tutti i lavoratori ad essere coinvolti prima della eventuale sottoscrizione. Il coinvolgimento di tutti i lavoratori è essenziale per evitare che la contrattazione di prossimità diventi uno strumento, di fatto unilateralmente imposto, per consentire ai datori di lavoro di ridurre tutele e diritti senza reali motivazioni.



